LA CORTE DI ASSISE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Mule' Giuseppe. All'inizio dell'udienza l'imputato personalmente e tramite il difensore ha avanzato la richiesta di definizione del procedimento con le forme del giudizio abbreviato. A seguito di tale richiesta il difensore ha avanzato richiesta di definizione del procedimento con le forme del giudizio abbreviato. A seguito di tale richiesta il difensore ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 223 d.lgs. n. 51/1998, cosi' come modificato dall'art. 56 legge 16 dicembre 1999, n. 479, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del decreto, nei quali il giudizio abbreviato non era ammesso per la contestazione di un reato punibile con l'ergastolo, limita la possibilita' di chiedere il giudizio abbreviato consentendolo solo prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale. Il pubblico ministero ha chiesto il rigetto dell'eccezione perche' manifestamente infondata. Rileva preliminarmente la Corte che l'imputato e' chiamato a rispondere di una serie di omicidi pluriaggravati punibili, in quanto tali, con la pena dell'ergastolo. La questione sollevata dalla difesa si collega alle disposizioni introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, apportando incisive modificazioni alla disciplina anteriormente vigente, ha previsto la possibilita' per i reati sanzionabili con le pena dell'ergastolo di accedere, innanzi al giudice dell'udienza preliminare, al rito alternativo del giudizio abbreviato e di usufruire, conseguentemente, della commessa riduzione della pena, in precedenza preclusa dall'art. 442 del c.p.p., dichiarato incostituzionale con sentenza del 23 aprile 1991, n. 176, nella parte in cui contemplava, al di fuori di una corrispondente previsione normativa, la sostituzione della pena dell'ergastolo, in caso di condanna, con quella di trenta anni di reclusione. Con la stessa legge e' stato modificato l'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, contenente norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, con la soppressione del riferimento alla necessita' di acquisizione del consenso del pubblico ministero. Tale norma, costituente una disposizione transitoria rispetto alla disciplina del decreto legislativo n. 51 1998, consente per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del suddetto d.lgs. (2 giugno 1999), l'accesso in dibattimento al rito abbreviato, ponendo come condizione che non abbia ancora avuto inizio l'istruzione dibattimentale. La prospettata questione di legittimita' costituzionale non e', a parere della Corte, manifestamente infondata. Ritenuto, infatti, ammissibile il giudizio abbreviato, per effetto della legge n. 479/1999, anche in presenza di reati puniti con la pena dell'ergastolo, l'attuale disciplina risulta discriminatoria, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per quegli imputati che non formularono richiesta in udienza preliminare per la impossibilita', allora vigente, di avvalersi del rito alternativo e che successivamente, in dibattimento, essendo stata superata la fase temporale di proponibilita' dell'istanza si troverebbero preclusa la possibilita' di beneficiare in caso di condanna di una cospicua riduzione di pena. La norma censurata viola anche l'art. 24 della Costituzione, limitando il diritto di difesa e collegando la produzione di rilevanti conseguenze di ordine sanzionatorio e processuale ad una soglia di ammissibilita' il cui superamento costituisce un dato del tutto casuale estraneo alle scelte delle parti. La questione e' rilevante ai fini del giudizio in corso per le evidenti conseguenze che deriverebbero sia sul piano processuale, attesa la radicale trasformazione del rito che verrebbe a determinarsi, sia sotto il profilo del trattamento sanzionatorio in rapporto alla pena che in concreto potrebbe essere applicata nell'ipotesi in cui il processo dovesse concludersi con una pronuncia sfavorevole per l'imputato.